Con il recente decreto del 17.12.2018, il Tribunale di Novara ha disposto l’apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012 nella quasi totale assenza di beni liquidabili in capo al debitore.
Ancora una volta la c.d. Legge “Salva Suicidi” si dimostra un valido strumento per uscire da situazioni economicamente difficili e per ridare speranza a coloro che sono pressati dai debiti.
Il caso riguarda le vicissitudini di una Parafarmacia, entrata, come molte piccole e medie imprese, nella morsa dei debiti a causa della crisi economica e della diminuzione del fatturato, con impossibilità di reperire la liquidità necessaria per sostenere le spese di gestione.
A fronte della propria condizione di default, la titolare della Parafarmacia chiudeva l’attività e, dopo aver trovato un impiego come lavoratrice subordinata, proponeva, con l’assistenza legale dello Studio Paci, l’istanza di ammissione ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012, in particolare quella di liquidazione del patrimonio, che prevede che il debitore metta a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, presenti e futuri al fine di ottenere la liberazione da tutti i debiti.
Al tempo della proposizione del ricorso, sullo sfondo di un debito complessivo di oltre 134.000 euro verso i fornitori, il patrimonio della istante (che non risultava essere proprietaria né di beni immobili né di mobili registrati) consisteva esclusivamente nella somma di euro 1.500 ricavata dalla vendita a privati di una parte degli arredi del negozio, nel saldo di un conto corrente sottoposto a pignoramento (circa 1.500 euro) e nella restante parte dei mobili della Parafarmacia, anch’essi sottoposti a pignoramento (altri 1.500 euro).
Mettendo a disposizione dei creditori i suddetti importi, oltre ad una quota dei futuri stipendi per i prossimi 4 anni (375 euro al mese) e con l’aggiunta di 5.000 euro provenienti dal marito, per un totale complessivo di 27.500 euro, la sovraindebitata è stata ammessa con successo alla procedura di liquidazione dei beni, potendo così giovarsi dell’effetto esdebitatorio.
Il provvedimento in esame, di portata innovativa, si inserisce nel solco dell’attuale dibattito giurisprudenziale circa l’ammissibilità o meno del debitore sovraindebitato alla procedura liquidatoria anche qualora a disposizione beni di una certa consistenza, ma proponga una soddisfazione parziale dei creditori mediante la corresponsione di una parte del proprio reddito.
La sentenza del Tribunale di Novara ha giustamente aderito alla tesi in base alla quale la procedura di liquidazione dei beni non è preclusa dall’esiguità di beni prontamente liquidabili, tanto più se il debitore è in grado di offrire, come fonte di soddisfacimento per i creditori, anche una quota dello stipendio da lavoro subordinato.
Si ritiene tale decisione pienamente condivisibile, perché suggerisce una soluzione autenticamente ispirata ai principi ispiratori della Legge 3/2012, che mira a consentire ai soggetti non fallibili (consumatori o piccole imprese) di cancellare i propri debiti utilizzando tutti i mezzi economici disponibili, con la prospettiva futura di un “fresh start”.
Allegato: decreto-novara-17-12-18