CRISI D’IMPRESA : CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL RILASCIO DEL DURC IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 21.4.2015 (Prot. 37/0006666/MA007.A001) interviene sul rilascio del DURC alle imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. Il DURC è indispensabile per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (dalla verifica dei requisiti di partecipazione alle gare e dall’aggiudicazione dell’appalto, fino alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori e alle liquidazioni finali), per tutti i lavori privati soggetti al rilascio di concessione edilizia o alla DIA, e per le attestazioni SOA. L’impresa con un DURC negativo in caso di lavori pubblici perderà l’aggiudicazione dell’appalto, non potrà stipulare altri contratti di appalto o subappalto, non potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento né delle liquidazioni finali; in caso di lavori privati perderà l’abilitazione connessa alla concessione edilizia o alla DIA; inoltre non potrà ottenere l’attestazione SOA.

Il DURC è pertanto uno strumento indispensabile per molte imprese italiane.

Cosa succede se un’impresa accede alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale?

Il concordato in continuità (art. 186 bis Legge Fallimentare) prevede la possibilità per l’imprenditore in crisi di presentare ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa, normativa introdotta da qualche anno allo scopo dichiarato di mantenere in vita le aziende in difficoltà e di salvaguardare i livelli occupazionali.

È evidente che molto difficilmente un’impresa che si occupa di appalti pubblici e privati riuscirà a “salvarsi” e a proseguire la propria attività tramite un concordato preventivo se non potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o non potrà partecipare a gare di appalto.

La normativa sul DURC consente il rilascio del Documento in caso di sospensione dei pagamenti in seguito a disposizioni legislative (DM 24.10.2007 art. 5 c. 2 lett.b); già nel 2012 il Ministero (risposta ad interpello n. 41/2012) aveva ritenuto sussistere tale requisito nel caso di concordato in continuità ma solo a condizione che: il concordato fosse stato omologato, il piano prevedesse  l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale; fosse prevista una moratoria nei pagamenti per un periodo non superiore ad un anno.

Ora il Ministero del lavoro ritiene che sia sufficiente la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese per l’ottenimento del DURC, purché il piano di concordato preveda l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, nonché dei relativi accessori di legge.

Tale intervento appare molto opportuno, in quanto dal deposito della domanda di concordato all’omologa possono passare molti mesi.

Ora pertanto sarà possibile alle imprese che hanno dato inizio al procedimento concordatario, nelle more del perfezionamento dell’omologa, ottenere il rilascio del DURC, con tutto ciò che ne consegue: un piccolo passo avanti a supporto del concordato in continuità aziendale.