Il 27 gennaio 2015 è stato pubblicato il regolamento per l’iscrizione al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014), in attuazione di quanto previsto della cosiddetta “Legge sul sovraindebitamento” (n. 3/2012).
Questa interessante normativa di tre anni fa fornisce uno strumento per risolvere le situazioni di crisi e di insolvenza per quei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.
Il raggio d’azione della legge è tutt’altro che ristretto, poichè può coinvolgere non solo i privati (persone fisiche che non riescono più a far fronte a debiti contratti per motivi personali) ma anche imprese e società non fallibili in base ai requisiti stabiliti nella legge fallimentare (ricavi inferiori a 200.000 euro negli ultimi 3 anni, attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro negli ultimi 3 anni, debiti anche non scaduti inferiori a 500.000 euro), che in Italia non sono certo in numero scarso, senza contare, a prescindere dalle dimensioni, tutti gli impreditori agricoli, i lavoratori autonomi e i professionisti, gli enti non profit, le start up innovative, ed inoltre gli imprenditori commerciali che hanno cessato l’attività da oltre un anno.
I diversi meccanismi previsti dalla legge per ristrutturare i debiti ed estinguere le obbligazioni del soggetto sovraindebitato prevedono un controlllo del Tribunale e, soprattutto, un particolare organo, detto “Organismo di composizione della crisi” che sovraintende e gestisce tutte le fasi procedurali; mancava, fino ad oggi, il regolamento attuativo su tale organismo, ed ora finalmente dopo tre anni, questa lacuna è stata colmata.
Non che finora la legge sul sovraindebitamento non potesse avere applicazione, ma certamente adesso ci sono regole chiare sui requisiti e le modalità di iscrizione nel registro degli Organismi, ed in particolare sulle competenze e sulle caratteristiche di coloro che possono svolgere questo delicato compito, in condizione di indipendenza e terzietà.
Gli Organismi di Composizione della Crisi potranno essere costituiti presso Comuni, Province, Regioni, Università, mentre di diritto diventeranno OCC gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, gli Ordini degli Avvocati, Commmercialisti, Notai.